Riceviamo e pubblichiamo la lettera di rettifica dell’Avv. Antonio Aquino che scrive per conto della Dott.ssa – e Dirigente II settore urbanistica e Sue del Comune di Pomezia – Sabrina Bertozzi.
“Oggetto: Sabrina Bertozzi (Dirigente II Settore Urbanistica e Sue del Comune di Pomezia)- Diffida alla rettifica, in relazione all’articolo pubblicato, sulla testata giornalistica da lei diretta, iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Velletri, al n. 7, del 22/08/2024, in data 08/09/2024, dal titolo “concesso il permesso di costruire al marito della consigliera Marinelli” – intimazione di risarcimento danni.“
“Egregio Direttore,
Le scrivo per conto della dott.ssa Sabrina Bertozzi, per evidenziare che l’articolo a firma Flavio De Paro, del giorno 08/09/24, dal titolo “concesso il permesso a costruire al marito della consigliera Marinelli”, riporta informazioni errate, parziali e non complete, che non sarebbero state scritte se ci fosse stata la dovuta indagine e raccolta di documentazione comprovante la notizia stessa.
Inoltre, l’informazione inesatta e forviante nel suo complesso, deve ritenersi offensiva della reputazione professionale della dott.ssa Bertozzi.
Infatti, le frasi “il marito di una consigliera di maggioranza ha ricevuto un permesso a costruire in periodo di forte crisi della maggioranza di destra a guida Veronica Felici” non vera in relazione al riferimento temporale della crisi politica; si veda come il permesso sia stato rilasciato il 29 luglio 2024, dopo un periodo di istruttoria, che prendeva avvio dal luglio 2020, mentre la crisi politica è
maturata dopo la metà del mese di agosto 2024, e comunque, la questione politica non ha nulla a che fare con l’attività amministrativa tecnica che spetta ai Dirigenti, in questo caso a quello dell’urbanistica.
Allo stesso modo, la frase “permesso di costruire concesso e revocato nel 1990” non corrisponde alla realtà, in quanto il permesso a costruire non è stato mai rilasciato, per decisione degli aventi diritto, seppure l’istruttoria fosse stata completata con esito positivo.
Infine, l’articolista, dopo aver evidenziato la superficie del lotto (mq. 4558) e la superficie richiesta dalle norme tecniche di attuazione del Piano Esecutivo (mq 5000), chiude il suo discorso riportando la seguente frase “a questo punto, se non c’è il lotto minimo, perché i tecnici comunali hanno approvato questo permesso a costruire?” (mettendo in grassetto ed evidenziando la domanda).
L’articolista omette totalmente di fare riferimento al parere reso dalla Regione Lazio, per lo specifico caso,nel quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Territorio Urbanistica, Area urbanistica e beni paesaggistici province di Roma, Frosinone e Latina, precisava che “nel caso di lotto intercluso o in altri analoghi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo in virtù dello stato di fatto che rende lo strumento urbanistico esecutivo non più necessario in presenza del raggiungimento del risultato cui è finalizzato, …”.
“Risulta di tutta evidenza come l’articolo, di fatto, evidenzi nel lettore un’ipotetica attività tecnico- amministrativa condizionata dalla politica e dalle proprie crisi; inoltre, l’autore dell’articolo, con la errata informazione del permesso precedentemente revocato, istilla in chi legge che il permesso
“non era corretto rilasciarlo”; ulteriormente, il De Paro, celando il parere regionale che permetteva l’intervento, in deroga alle norme di attuazione, e, al contrario, evidenziando la necessità di un lotto minimo di mq. 5000, rafforza in chi legge la certezza che il permesso non doveva essere rilasciato. Ma non è tutto, l’autore dell’articolo lascia intendere che tali condotte illegittime, ricadano in capo ai tecnici comunali, scrivendo: “a questo punto, se non c’è il lotto minimo, perché i
tecnici comunali hanno approvato questo permesso a costruire?”.
Dal punto di vista giuridico, per esercitare correttamente il diritto di cronaca, il giornalista, una volta appresa la notizia, aveva l’onere di “accertarne la verità attraverso un accurato esame della fonte di acquisizione”, inoltre, nella stesura della notizia, avrebbe dovuto rispettare i requisiti richiesti per il libero esercizio del diritto di cronaca, quali: “i limiti della verità, della continenza e
della pertinenza”. In mancanza degli stessi, quindi, non trova tutela il legittimo esercizio del diritto di cronaca, in ordine alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria nei confronti della Dott.ssa Bertozzi.
Pomezia, 17/09/2024″